Statuto

Statuto

Costituzione e Scopi

Art. 1
E' costituita con sede in Ancona presso la residenza del legale rappresentante pro-tempore, la Società Specializzata denominata Società Italiana Bassethound (S.I.Bas), non avente fini di lucro.
La S.I.Bas è associata all' Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I) del quale osserva lo Statuto, i regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l' indirizzo, vigilanza , controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell' E.N.C.I.
La S.I.Bas . ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l' incremento e l' utilizzo della razza Bassethound, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall' E.N.C.I. e fornendo i necessari supporti tecnici alla commissione Tecnica Centrale prevista dal disciplinare del Libro Genealogico.
A tal fine la S.I.Bas, fornisce periodicamente all' E.N.C.I. una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

Art. 2
Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei Bassethound ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) organizza manifestazioni direttamente o in collaborazione con l' E.N.C.I., con le Società Cinofile da questo riconosciute oppure con altri Enti o Società specializzati anch' essi interessati a tali iniziative, richiedendo l' approvazione preventiva ed il riconoscimento dall' Enci nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.

Soci

Art. 3
Possono essere Soci della S.I.Bas tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza Bassethound e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4
I Soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori.
I loro diritti e doveri nei confronti della Società o in conseguenza della loro appartenenza a quest' ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale perchè i Soci Sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all' attività del sodalizio.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci Onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della Cinofilia. Ai Soci Onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni.

Art. 4/bis
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l' associazione stabilirà, nel limite delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l' Associazione ed i propri Soci, e con l' uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Art. 5
Per far parte in qualità di Socio della Società occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due Soci Presentatori ed indirizzata al Presidente.
In tale domanda deve essere precisato che il richiedente s' impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall' Assemblea Generale dei Soci.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell' Associazione, che avrà cura di portare la questione all' attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a Socio, presentate per l' anno nel corso del quale si svolge l' elezione del Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo appena eletto.

Art. 6
L' Assemblea generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla Società dai Soci.

Art. 6/bis
La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, non è rimborsabile e non è trasmissibile ai terzi.

Art. 7
L' iscrizione a Socio vale per l' anno in corso e lo vincolerà per l' anno successivo, qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 Ottobre .

Art. 8
La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall' art. 7;
b) per morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al 1° Marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall' Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di Socio, perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 9
L' esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l' anno in corso.

Organi Sociali

Art. 10
Sono Organi della Società:
a) l' Assemblea generale dei soci
b) il Consiglio Direttivo, composto dai Consiglieri eletti e da un Consigliere nominato dall' E.N.C.I.
c) il Presidente
d) il Comitato dei Probiviri
e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti
La rappresentanza legale dell' Associazione spetta al Presidente.
Fra gli Organi Sociali, può essere previsto anche il Comitato Tecnico.

Assemblea Generale di Soci

Art. 11
L' assemblea Generale dei soci è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l' anno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni Socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta.
Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.
Le deleghe debbono essere depositate dal Socio cui sono state intestate, prima che l'assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Art. 12
L' Assemblea Generale di soci è presieduta dal Presidente , oppure , qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Esso dovrà , prima che abbia inizio la discussione all' ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L' Assemblea Generale di soci, si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13
L' Assemblea Generale di Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all' anno, in Italia, entro il mese di Marzo per l' approvazione del Bilancio Consuntivo dell' annata precedente e per l' approvazione del programma di attività per l' annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno di un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente con l' invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione.
Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l' ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.
L' Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente , di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un' ora da quella indicata nell' invito, l' Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
I Soci onorari possono partecipare all' Assemblea e prendere parola, senza però diritto di voto.

Art. 14
L' Assemblea Generale dei Soci ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della Società
b) sull' elezione delle cariche sociali
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario
d) sulle modifiche dello Statuto
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci prevista nell' Art. 4
f) su ogni altro argomento iscritto all' ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale
Spetta inoltre all' Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri e i Sindaci effettivi e supplenti.

Consiglio Direttivo

Art. 15
Il Consiglio Direttivo è composto da otto consiglieri.
Sette di loro sono eletti dall' Assemblea Generale dei Soci e restano in carica per tre anni solari.
Un Consigliere è nominato dall' E.N.C.I. e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell' E.N.C.I.
Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all' E.N.C.I. circa l' andamento dell' associazione e fornire tutte le informazioni che gli sono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell' E.N.C.I.
I membri del Consiglio Direttivo eletti dall' Assemblea possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi saranno sostituiti dall' Assemblea alla sua prima riunione.
I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno fino a quando sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
Se venissero a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l' intero Consiglio Direttivo s' intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell' Assemblea Generale dei Soci e alle nuove elezioni del Consiglio stesso.

Art. 16
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell' Assemblea Generale dei Soci; fra l' altro è responsabile dell' Amministrazione Sociale, approva e sottopone all' Assemblea Generale dei Soci i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci , indice e patrocina manifestazioni , sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

Art. 17
Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti della Società, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un cassiere.
Il Presidente e il Vice Presidente devono essere eletti tra i Consiglieri; i Segretari ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché riceveranno una remunerazione per il loro lavoro.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione saranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
Il Consiglio Direttivo e presieduto dal Presidente, oppure in sua assenza dal Vice Presidente, o qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano d' età.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Presidente

Art. 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni sia in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea; provvede a quanto si addica all' osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all' approvazione del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

Art. 19/bis
Il Presidente dell' Associazione presta piena collaborazione verso l' E.N.C.I. ed, in particolare, ha l' onere di:
a) dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall' E.N.C.I.
b) di comunicare all' E.N.C.I. le variazioni all' elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l' attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall' Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall' E.N.C.I.

Patrimonio ed Amministrazione

Art. 20
Il patrimonio della Società è costituito da :
a) dai beni mobili e immobili
b) dalle somme accantonate
c) da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo
Le entrate della Società sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai Soci
b) dagli eventuali contributi concessi alla Società da Enti o Persone
c) dalle attività di gestione
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legittimo

Art. 20/bis
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall' esercizio dell' attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i Soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

Art. 21
L' esercizio finanziario fa dal 1° Gennaio al 31 Dicembre ; delle risultanti economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l' Assemblea Generale dei Soci con l' approvazione del Bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Il bilancio consuntivo approvato dall' Assemblea Generale dei Soci va trasmesso in copia all' E.N.C.I.

Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti

Art. 22
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci, eletti dall' Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
L' Assemblea Generale dei Soci procederà alla nomina di un Sindaco supplente.
I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.

Norme Disciplinari, Collegio dei Probiviri

Art. 23
Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno alla Società, è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell' E.N.C.I. e il relativo Regolamento di attuazione, tutti i regolamenti dell' E.N.C.I. e le regole della deontologia e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei probiviri della S.I.Bas e alle decisioni delle Commissioni di disciplina dell' E.N.C.I.
Il Socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società è passibile di sanzioni disciplinari che sono deliberate dal Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri della S.I.Bas è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall' Assemblea Generale dei Soci, fra i Soci che non ricoprono già la carica di Consigliere e di Sindaco, i quali durano in carica tre anni solari.
Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri.
Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito da un membro supplente.
In caso di dimissioni di un membro effettivo, questo sarà sostituito dal supplente sino alla prossima riunione dell' Assemblea Generale dei Soci, che provvederà alla nomina definitiva.
Le denunce a carico di un Socio, devono essere avanzate per iscritto, firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo, che le inoltra al collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato, dopo aver contestato all' interessato l' addebito rivoltogli , dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società.
In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall' esercizio dei diritti sociali, in attesa che i probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio , sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni.
In casi di particolare gravità che comportino l' espulsione di un Socio, il Collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all' Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva.
I provvedimenti disciplinari presi dall' E.N.C.I. a carico di un Socio saranno adottati anche dalla S.I.Bas.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell' E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto E.N.C.I., nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri della S.I.Bas sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell' E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall' appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione , ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell' E.N.C.I.
La S.I.Bas ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell' E.N.C.I.

Scioglimento

Art. 23/bis
L' Assemblea Generale dei Soci , sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

Varie

Art. 24
Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.

Art. 25
Il presente Statuto , dopo l' approvazione dell' Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all' Assemblea Generale dei Soci se non dal Consiglio Direttivo della Società, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest' ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.
Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da un' Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto dell' Associazione, prima di essere presentate all' Assemblea, devono essere comunicate all' E.N.C.I. per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell' E.N.C.I.

Art. 26
La S.I.Bas riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all' E.N.C.I. ed in particolare di nominare un Commissario Straordinario ad acta , nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell' E.N.C.I. e del Regolamento di Attuazione del medesimo.

Art. 27
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di Legge ed ai principi generali del diritto.
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